Eccellenza – il Taormina vince “a tavolino” sulla F.C. Acireale

BacigalupoUna veduta dello stadio "Bacigalupo" di Taormina

Altri due punti in classifica per il Taormina, che nel girone B di Eccellenza sale così a quota 40, raggiungendo il Catania S.Pio X. E’ il risultato dell’accoglimento, da parte del giudice sportivo della Figc siciliana, del reclamo presentato dalla società biancazzurra relativamente alla posizione irregolare di alcuni calciatori della F.C. Acireale, in occasione del match del “Bacigalupo” dello scorso 2 febbraio, conclusosi sul 2-2.

Ma ecco la sentenza dell’organo giudicante di primo grado: “Con reclamo ritualmente proposto la Società  Taormina chiede l’irrogazione alla Società Football Club Acireale della punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3 segnalando la posizione irregolare dei calciatori Godino Lorenzo, Gallipoli Mario, Marletta Fabio Giuseppe, Costa Daniele, Nicolosi Salvatore, Cocuzza Giuseppe, Catalano Orazio e Cantarella Salvatore, schierati dalla Società consorella sebbene non ne avessero titolo per la non

Taormina Calcio

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validità del loro tesseramento, in quanto le relative richieste sono state firmate dal Presidente, sig. D’Amico Nicola, inibito sino al 31/10/2013, come da C.U. n. 492 del 2/05/2013, così trasgredendo l’art. 10, comma 5, e l’art. 19, commi 1/h e 2/a, del C.G.S., perché temporaneamente impedito a compiere tali atti. Con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 7/02/2014, la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. dichiarava invalidi, dalla data del deposito, i tesseramenti in favore della Società Football Club Acireale dei calciatori Godino Lorenzo, Gallipoli Mario, Marletta Fabio Giuseppe, Costa Daniele, Nicolosi Salvatore, Cocuzza Giuseppe, Catalano Orazio e  Cantarella Salvatore; poiché dalla dichiarazione di invalidità del tesseramento e dalla conseguente nullità dello stesso deriva la insussistenza del titolo alla partecipazione alla gara dei calciatori suddetti dei quali soltanto Catalano Orazio non ha preso parte effettivamente alla stessa; che ciò determina la conseguente applicazione dell’art. 17, comma 5 del C.G.S. (Codice di Giustizia Sportiva, ndr) che prevede espressamente la perdita della gara per le Società che fanno partecipare alla stessa calciatori sprovvisti del titolo. Per quanto sopra si delibera di accogliere il reclamo proposto dalla Società Taormina, non addebitando alla stessa la relativa tassa; di infliggere alla Società Football Club Acireale la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3”.

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