Respinto il ricorso della Messana. Inflitte tre giornate ad Alejo del Modica

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Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso presentato dalla Messana, “addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva”, ha confermato il risultato conseguito sul campo a Bisconte  lo scorso 8 novembre (3-2 a favore del Modica) ma ha comminato “la sanzione della squalifica per tre gare al calciatore Romano Alejo del Modica”.

Messana
La fascia da capitano al braccio di Cannavò (foto Andrea Pagano)

Il club peloritano richiedeva la ripetizione della gara per un presunto errore tecnico dell’arbitro. “Nello specifico la ricorrente lamenta che la sospensione temporanea della gara, all’inizio del secondo tempo, abbia influito sul regolare svolgimento della stessa. In special modo lamenta il presunto comportamento non conforme del portiere del Modica, che – allontanandosi dalla porta senza un giustificato motivo – causava la predetta sospensione temporanea della gara”. 

Esaminate le controdeduzioni del Modica, che chiedeva di dichiarare “inammissibile il ricorso della Messana, in quanto verte su decisioni tecnico-discrezionali del direttore di gara che sono insindacabili da parte della Giustizia Sportiva e in via subordinata il rigetto del reclamo, confermando il risultato conseguito in campo”.

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Rizzo opera un lancio in profondità (foto Andrea Pagano)

La Messana ha richiesto inoltre che le controdeduzioni formulate dalla società resistente fossero respinte “in quanto le prove formulate da quest’ultima (documentazione fotografica) non possono essere ammesse dagli organi della Giustizia Sportiva”. È stato analizzato il rapporto del commissario di campo, nel quale si è evidenziato “un comportamento del portiere del Modica, Romano Alejo, prima dell’inizio della gara, quanto meno disdicevole e riprovevole nei confronti di alcuni calciatori avversari”.

Esaminati infine gli atti ufficiali nonché l’integrazione al referto di gara dell’arbitro nei quali si evidenzia che “ha momentaneamente sospeso la gara in quanto il portiere Romano Alejo era oggetto di continui sputi da parte di alcuni sostenitori riconducibili alla società Messana 1966. Il direttore di gara, consultandosi con il commissario di campo, sospendeva, temporaneamente e per circa otto minuti, la gara in attesa dell’intervento della Questura i cui agenti, al loro arrivo, si sono posizionati in prossimità del gruppo di sostenitori indicati dal portiere come responsabili degli sputi”.

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Le indicazioni di Cosimini a De Jesus (foto Paolo Furrer)

Nel referto di gara si evinceva che sono stati recuperati 12 minuti per il solo secondo tempo di gioco. Il Giudice Sportivo non ha ritenuto ammissibili i mezzi di prova depositati dalla società resistente e osservato che “i fatti verificatisi per come documentato nel referto di gara, che come noto gode di fede privilegiata in ordine alla gara, non possono in alcun modo aver condizionato il regolare svolgimento della gara. Osserva, altresì, che quanto deciso dall’arbitro, in merito all’evento oggetto del presente ricorso non può, in alcun modo, essere qualificato come “errore tecnico”.

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