Si conclude con una squalifica di tre giornate la deludente esperienza di Rocco Costantino con la maglia del Messina. L’attaccante, espulso negli istanti finali del playout di ritorno contro il Foggia, è stato stangato dal Giudice Sportivo “per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, senza la contesa del pallone, lo colpiva con una gomitata al volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta”.
Un turno di stop per Simone Tascone del Foggia “per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato della sua società, in quanto, a gioco fermo, proferiva nei confronti del SIG. VALENTE DIEGO parole irriguardose e offensive e per aver avuto un contatto fisico con il predetto; separati dai compagni di squadra, reiterava la propria condotta proferendo ulteriori frasi offensive e ingiuriose nei confronti del SIG. VALENTE DIEGO. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale)” e a Davide Mazzocco.
Ammenda di 1.500 euro al Foggia “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, al 30° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua da mezzo litro semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. lanciato, al 24° e al 31° minuto del secondo tempo, e al termine della gara, quattro petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. lanciato tre bottigliette di plastica da mezzo litro semipiene sul terreno di gioco, di cui una durante la fase di riscaldamento e un’altra al 1° minuto del tempo, senza conseguenze; 4. lanciato, al termine della gara, un fumogeno e cinque petardi di elevata intensità sul terreno di gioco, senza conseguenze; 5. lanciato, al termine della gara, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 6. nell’avere (dieci dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord), al termine della gara, scavalcato la recinzione ed essere entrati nel recinto di gioco per chiedere la maglia ai giocatori della propria squadra mentre festeggiavano la vittoria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).”.
Inibito fino a tutto il 6 giugno 2025 Diego Valente del Foggia “per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato della sua società, in quanto, a gioco fermo, proferiva nei confronti del SIG. TASCONE SIMONE parole irriguardose e offensive e per aver avuto un contatto fisico con il predetto; separati dai compagni di squadra, reiterava la propria condotta proferendo ulteriori frasi offensive e ingiuriose nei confronti del SIG. TASCONE SIMONE. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale)”.





