Coppa Italia, Crotone e Messina multate dal Giudice Sportivo

tifosi MessinaI tifosi del Messina presenti a Crotone (foto Andrea Rosito)

Il Giudice Sportivo della Lega Pro ha multato di 2.000 euro il Crotone e di 1.000 il Messina per il comportamento delle due tifoserie in occasione del match giocato allo “Scida” e valido per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia, vinto ai rigori dai pitagorici. Di seguito le rispettive motivazioni.

€ 2000 CROTONE
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, intonato ripetutamente, al 33° minuto del primo tempo, al 26° minuto del secondo tempo, al 29° minuto del secondo tempo, al 33° minuto del secondo tempo, al 17° minuto ed al 19° minuto dei tempi supplementari, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U. 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, intonato, al 39° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti dell’Allenatore della Squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Misura ulteriormente attenuata in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.)”.

€ 1000 ACR MESSINA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, intonato ripetutamente, al 34° minuto del secondo tempo, al 18° ed al 19° minuto dei tempi supplementari, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U. 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.)”.

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