L’Acr Messina, rappresentato dagli avvocati Giuseppe Cicciari e Giampiero Picciolo ha inviato una diffida all’Ufficio italiano brevetti e marchi, contestando la richiesta di registrazione del proprio marchio societario, operata dalla Società Cooperativa Calcio Messina. Di seguito la nota stampa integrale del club.

“Anche in seguito a qualche notizia giornalistica, l’A.C.R. Messina srl, con sede in Messina, strada statale 114 km. 6, ha appreso che, in data 13.6.2025, la società cooperativa calcio Messina ha depositato, presso l’UIBM, domanda di registrazione di un marchio d’impresa, avente la seguente denominazione: Associazioni Calcio Riunite Messina ovvero A.C.R. Messina ovvero ACR Messina; quanto alla descrizione, il marchio rappresentativo la storica società della tradizione calcistica della città di Messina consiste nella dicitura “Associazioni Calcio Riunite Messina” in abbreviazioni “A.C.R. Messina” oppure “ACR Messina” riprodotto in qualsiasi carattere e/o fonte di stampa in maiuscolo e/o minuscolo; la medesima A.C.R. Messina srl ha anche appreso da qualche articolo di giornale che, a dire della società cooperativa calcio Messina, non sarebbe più titolare del marchio “Associazioni Calcio Riunite Messina A.C.R. Messina”, in abbreviazione “A.C.R. Messina” e che la società cooperativa sarebbe la titolare di tale marchio.

Invero la nostra società è titolare di tale marchio “A.C.R. Messina” ed, in ogni caso, è notorio, su tutto il territorio nazionale, l’uso (c.d. preuso) che del marchio ha, sin qui, fatto. Il marchio, di cui la società cooperativa calcio Messina ha chiesto la registrazione, è eguale, o quantomeno, simile al nostro e certamente è confondibile con esso. È, quindi, evidente che la domanda di registrazione fatta dalla Cooperativa il 13 giugno u.s. è stata fatta in mala fede, ai sensi dell’art. 19/2 c.p.i. e, come tale, è perseguibile. Ciò posto, la richiesta di registrazione della cooperativa è illegittima e/o nulla.
Peraltro, è altrettanto notorio che l’11 giugno u.s. il Tribunale di Messina ha concesso all’A.C.R. Messina srl il termine di 60 giorni, per poter accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ai sensi dell’art. 40 cc.ii. Le errate notizie giornalistiche, tollerate dalla Cooperativa (non risulta alcuna richiesta di rettifica), a dire delle quali la società cooperativa calcio Messina sarebbe già titolare del marchio “A.C.R. Messina” ed, a monte, anche il deposito, da parte della medesima società cooperativa, di una mera domanda di registrazione di tale marchio, certamente arrecano grave nocumento al progetto di risanamento, che l’A.C.R. Messina srl si accinge a formalizzare, nel termine concesso dal Tribunale; ciò, anche nell’ottica di potenziali acquirenti della società, che, inevitabilmente, a fronte delle temerarie e pubblicizzate iniziative della Cooperativa, c’è il rischio di perdere.

Il tutto, alla luce anche della tempistica utilizzata: la società cooperativa calcio Messina ha, infatti, presentato la domanda di registrazione del marchio, a distanza di appena due giorni (sic!) rispetto a quando il Tribunale ha concesso all’A.C.R. Messina srl il suddetto termine di 60 giorni.
Ciò posto, per il tramite degli avvocati Gianpiero Picciolo e Giuseppe Cicciari, l’A.C.R. Messina srl ha già diffidato la società cooperativa calcio Messina a ritirare la domanda di registrazione presentata il 13.6.2025, rappresentando, essa, un’illecita interferenza sulle vicende della società A.C.R. Messina srl, tanto più in un momento così delicato; al contempo, ha diffidato la società cooperativa a voler chiedere la rettifica delle errate notizie giornalistiche, che “circolano” circa la titolarità del marchio, che la società cooperativa avrebbe già acquisito, non rappresentando, tali notizie, l’esatta raffigurazione della realtà.

Infatti la mera presentazione della domanda di registrazione di un marchio non comporta automaticamente la titolarità del marchio medesimo, ma segna solo l’inizio del procedimento che, stante le possibili (nel caso di specie, certe) opposizioni e le ravvisabili nullità, non necessariamente ha esito positivo. La lettera di diffida, per conoscenza, è stata inviata all’UIBM (sede centrale e sede locale), per le opportune valutazioni e consequenziali determinazioni.





