Il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, visto l’art. 37, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva, in merito ai ricorsi presentati da Vigor Lamezia, Teramo, Torres e Forlì, dispone che sono improponibili – mancando la pubblicazione della motivazione – e ritenuta l’impossibilità di adottare un provvedimento cautelare sulla base di un ricorso improcedibile, fermi ed impregiudicati gli effetti che dovessero derivare dalla successiva trattazione del ricorso, ha respinto le istanze cautelari proposte dalle società SEF Torres 1903 s.r.l., S.S. Teramo calcio s.r.l., Vigor Lamezia s.r.l., F.C. Forlì calcio s.r.l. contro la FIGC avverso le relative decisioni della corte Federale di Appello, pubblicate nel solo dispositivo in data 29 agosto 2015.
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