Il Castanea Basket invia una lettera alla Federazione per chiarire i reali motivi della penalizzazione subita

Il Castanea Basket 2010
Il Castanea Basket 2010

Il Castanea Basket 2010

Pubblichiamo integralmente la lettera inviata dal Castanea Basket 2010 nella persona del suo Dirigente Filippo Frisenda ed indirizzata alla Presidenza Regionale e Nazionale a seguito della penalizzazione di due punti subita dalla società peloritana:

Comunicato Ufficiale n.282 del 29/01/2014
Giusdice Sportivo Regionale n.227
Serie D Regionale n.10
Provvedimenti Disciplinari

3627 ASD CASTANEA BASKET 2010
Penalizzazione punti 2 per ritardato versamento contributi (art.76 RG)
Considerato che il pagamento da parte della società ASD Castanea Basket 2010 (codice FIP 052465) è stato effettuato in data 15.01.2014 e, quindi, due giorni dopo il termine stabilito (13.01.204)

“E’ questo lo scarno comunicato della Federazione che punisce la società del Castanea Basket 2010 infliggendole due punti di penalità in classifica. Solo due giorni, appena 48 ore (o meno), sono sufficienti per rovinare il lavoro di mesi. E’ quasi del tutto inutile cercare un colpevole, è evidente ed è palese, la nostra società ha pagato con due giorni di ritardo e le ultime delibere stabiliscono termini rigorosamente tassativi.
Quello che ci sembra giusto far notare, per l’ennesima volta, è la strana situazione di un padre (la FIP) che vede il figlio in difficoltà (le società), ed invece di aiutarlo lo punisce in modo sproporzionato.  E’ giusto tutelare chi deve incassare i contributi NAS, ma con quale mezzo?  Ci permettiamo di mettere in evidenza i seguenti punti, tenendo presente che il regolamento di giustizia a cui facciamo riferimento è presente sul sito ufficiale della FIP (http://www.fip.it/public/statuto/regolamento_giustizia.htm) e che le uniche indicazioni in merito a particolari situazioni di penalizzazione in classifica sono presenti nella delibera n.206/2013 che però fa riferimento ai termini della I rata NAS del 28 Ottobre 2013 (http://www.fip.it/public/26/1733/c.u.%20n.441%20del%2023.11.2013%20-%20delibera%20n.206.pdf)

Logo del Castanea

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Contesto:
In un periodo di crisi devastante, senza sponsor, senza contributi regionali, con i corsi di minibasket desolatamente vuoti, raggiungere il faticoso obiettivo di assolvere gli obblighi contributivi sarebbe cosa meritevole di lode e gratificazione. Non si cercano scorciatoie, non si vuole il premio, ma almeno l’ovvia “comprensione” di una realtà complicata e magari una punizione congrua all’infrazione.

Anomalie:
1 – Per tutte le infrazioni al regolamento di giustizia che prevedono penalizzazione di punti in classifica è necessario che “venga accertato dall’Organo competente che l’infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato o della Società interessata”.
E’ possibile considerare dolo o colpa grave un ritardo di solo due giorni (o meno)?
2 – art.19 RG: “Per tutte le infrazioni si applicano le circostanze attenuanti o aggravanti, e nel caso di concorso l’Organo giudicante deve operare fra le stesse un giudizio di equivalenza e di prevalenza. Costituiscono circostanze attenuanti: […] la riparazione del danno o la spontanea eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria infrazione”
Ritardare un pagamento, ma effettuarlo compiutamente ci sembra il miglior modo per “riparare un danno” (senza entrare nel merito del danno). E’ da valutare come circostanza attenuante?
3 – Per tutte le infrazioni amministrative (art.34, fatte eccezione per quelle gravissime) è sempre previsto una fase detta di “Ammonizione” (diciamo avvertimento), cui segue la “Deplorazione” (nota di biasimo per iscritto), cui in ultima ipotesi segue l’ “Ammenda” (multa).
E’ giusto che il ritardato pagamento comporti istantaneamente una penalizzazione in classifica?
4 – Art.42 –  “Comportano la PENALIZZAZIONE di uno o più punti in classifica:
•tutte le violazioni agli artt. 62, 83, 89, 90, 115, 116 e 118 R.E. qualora venga accertato dall’Organo competente che l’infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato e della società affiliata;
• le violazioni all’art.37 (doping);
• responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva (art.44).
La morosità di una società, dichiarata dal Consiglio Federale con propria delibera, per inadempimento della società agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e disciplinati in base alle norme di cui al Titolo IX del Regolamento di Giustizia, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio Federale nella delibera, comporta la penalizzazione di punti in classifica a carico della società. L’irrogazione della sanzione viene comminata nel modo seguente:
• Fino a 2 dichiarazioni di stato di morosità: 4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE;
• Da 3 a 5 dichiarazioni di stato di morosità: 6 PUNTI DI PENALIZZAZIONE;
• Oltre 5 dichiarazioni di stato di morosità: 8 PUNTI DI PENALIZZAZIONE “

L’ASD Castanea Basket 2010 non ha mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito ad un “presunto stato di morosità”, e ci permettiamo di insistere nel giudicare non rispondente a “dolo o colpa grave” il ritardo di meno di 48 ore di un pagamento.

Buon senso:
Per concludere, oltre a quelli già esposti, emergono i seguenti interrogativi al quale ci auguriamo che qualcuno possa dare esauriente risposta: è giusto pretendere il rispetto delle regole, ma a quale prezzo?
In quale altro sport una sanzione amministrativa comporta con tale immediatezza una penalizzazione in classifica, che invece mortifica il lavoro e la sportività di tanti ragazzi al quale sono già chiesti tanti sacrifici? Valutando contesto e periodo storico è giusto imporre con tale rigore un regolamento che, di suo, pare avere delle intrinseche ed anomale incoerenze? Dalle nostre parti si dice “cornuti e bastonati”.

Firmato
Il Dirigente Del Castanea Basket 2010
Frisenda Filippo

Il Presidente del Castanea Basket Filippo Frisenda

Il Presidente del Castanea Basket Filippo Frisenda

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