Calcio

Accolto il reclamo del Messina: 3-0 a tavolino per la sfida con l’Acireale

Il Giudice Sportivo di Serie D, attraverso un comunicato ufficiale, ha pubblicato la sua decisione in merito al reclamo presentato dal Messina, con oggetto la posizione irregolare del calciatore granata Francesco Cannino, in relazione alla sfida disputata dall’Acireale al “Franco Scoglio” e vinta dagli ospiti per 2-1. Il risultato del campo è stato ribaltato con la sconfitta per 3-0 a tavolino inflitta all’Acireale. Il Messina ha dunque viste riconosciute le proprie ragioni. Evidenti i riflessi in classifica. Coralli e compagni balzano a quota 6, mentre i granata, che si trovavano in vetta ed a punteggio insieme al Palermo dopo quattro giornate, scendono invece a 9 punti.

ACR MESSINA – ASD CITTÁ DI ACIREALE 1946
Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo proposto a seguito di tempestivo preannuncio dalla ACR MESSINA, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore CANNINO FRANCESCO della società ASD CITTÁ DI ACIREALE 1946;
– rilevato che il calciatore summenzionato, nel corso della stagione 2018-19, risultava tesserato per la società SSD CITTÁ DI MESSINA, e che nel corso della gara di andata degli ottavi di finale del Campionato Nazionale Juniores under 19, CITTÁ DI MESSINA – AVELLINO del 28 maggio 2019, gli veniva comminata la squalifica per due gare effettive di cui al C.U. n. 95 del Dipartimento Interregionale LND del 30/05/2019;
– rilevato che la summenzionata squalifica è stata scontata solo parzialmente nel Campionato l Nazionale Juniores under 19 –
2018/2019, atteso che la gara di ritorno del 1° giugno 2019 è stata l’ultima gara del campionato disputata dal CITTÁ DI MESSINA;
– rilevato che nell’ambito della stagione sportiva 2019-2020, il calciatore CANNINO FRANCESCO veniva tesserato dalla ASD CITTÁ DI ACIREALE 1946, in data 23/07/2019 e prendeva parte alla prima gara del Campionato (CITTÁ DI ACIREALE – PALMESE) del 1° settembre 2019;
– Dedotto che il calciatore CANNINO FRANCESCO, al momento della gara in epigrafe, non aveva integralmente scontato la squalifica comminatagli nella precedente stagione sportiva e, pertanto, non aveva titolo a prendervi parte;
P.Q.M.
Delibera:
4) di accogliere il reclamo;
5) di infliggere alla ASD CITTÁ DI ACIREALE 1946 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
6) di non addebitare il contributo di reclamo.

Alessandro Calleri

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Alessandro Calleri

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