Ecco le motivazioni della sentenza sulla Vigor: “Fondato il ricorso del Messina”

La Corte Federale d'AppelloAlcuni dei componenti della Corte Federale d'Appello, che ha sanzionato duramente la Vigor Lamezia, riaprendo le porte del professionismo al Messina

 

La Corte Federale d’Appello Sezioni Unite ha finalmente reso note le motivazioni relative al procedimento svolto il 28 agosto scorso a Roma sulla base delle sentenze emesse dal Tribunale Federale Nazionale, con riferimento al filone di indagine sul calcioscommesse avviato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, denominato ‘Dirty Soccer’, riguardanti la Vigor Lamezia. In merito il club calabrese aveva già annunciato un nuovo ricorso al Coni. Questo l’ampio testo diffuso dalla Figc:

Gara VIGOR LAMEZIA – PAGANESE del 12 aprile 2015 – S.S. 2014/2015 – Campionato di Lega Pro Girone C.

La Procura Federale, così come l’A.C.R. Messina s.r.l., i contenuti del cui gravame sono sostanzialmente adesivi a quelli del gravame della Procura Federale, si dolgono nei loro ricorsi che la decisione impugnata in parte qua sia frutto di erronea valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento e segnatamente degli elementi probatori desumibili dalla informativa di P.G. trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – DDA in data 5 giugno 2015 e consistenti, fra l’altro, nelle attività di P.G. espletate, nelle intercettazioni di comunicazioni telefoniche e nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dinanzi alla A.G.O., nonché in sede di audizione dinanzi alla procura Federale.

In particolare, secondo i reclamanti, sarebbero in contrasto con le suddette risultanze istruttorie del procedimento e per ciò erronee e non condivisibili le conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice affermando, riguardo alla posizione contestata del Presidente Arpaia e del D.S. Maglia, che “non vi è prova che prima del rifiuto opposto all’illecita proposta del Bellini, abbiano in un primo momento aderito al piano fraudolento e commesso atti diretti a realizzarlo”.

Gerardo Mastrandrea

Il presidente della Corte Federale d’Appello Gerardo Mastrandrea

Al contrario, risultano particolarmente dimostrativi del coinvolgimento fattivo del Presidente Arpaia e del DS Maglia nella combine che il Bellini si proponeva di realizzare con riferimento alla gara in esame appaiono, ad avviso della Procura Federale e del Messina, i contatti telefonici e gli incontri personali verificatisi in data 8 aprile 2015 e coinvolgenti tutti i citati soggetti. Tali contatti ed incontri sono documentati negli allegati da 41 a 47 dell’informativa di reato prot. n. 280/2015/Mob/SCO_A/RM, già costituenti parte integrante del provvedimento di deferimento emesso dalla Procura Federale in data 30 luglio 2015.

Da tali risultanze investigative emergerebbe per i reclamanti la prova non solo della conoscenza – che la decisione impugnata del Tribunale Federale Nazionale ha effettivamente ravvisato e sanzionato – da parte del Presidente Arpaia e del DS Maglia dell’attività posta in essere dal Bellini per la realizzazione della combine della gara tra il Vigor Lamezia e la Paganese, ma anche della originaria disponibilità da parte dei due dirigenti lametini – la cui evidenza probatoria il giudice di prime cure ha invece ritenuto insussistente – a coltivare tale accordo illecito, del quale sarebbero stati ancora da definire i termini conclusivi, disponibilità che risulterebbe poi venuta meno solo a causa della incauta mossa del Bellini di presentarsi agli incontri programmati con la massima dirigenza del Vigor Lamezia per il giorno 8 aprile 2015 accompagnato dai due soggetti di nazionalità maltese (i fratelli Farrugia) che avrebbero dovuto finanziare la combine.

Il ricorso della Procura Federale e quello dell’A.C.R. Messina, con riferimento alla gara in questione, sono fondati e meritano in parte qua accoglimento. Ad avviso di questa Corte dagli atti del procedimento, ed in particolare da quelli sopra richiamati dalla Procura Federale e dal Messina, emergono, infatti, significativi e plurimi elementi che provano l’interessamento ed il coinvolgimento del Presidente Arpaia e del DS Maglia nell’attività illecita posta in essere dal Bellini per la realizzazione della combine della gara tra il Vigor Lamezia e la Paganese.

La Corte Federale d'Appello al gran completo. Le pronunce di secondo grado sono di competenza delle sezioni unite

La Corte Federale d’Appello al gran completo. Le pronunce di secondo grado arrivano a sezioni unite

Ricordato che l’illecito sportivo, come previsto e sanzionato dall’art. 7 del C.G.S., è fattispecie a consumazione anticipata il cui perfezionamento consegue al compimento di un atto diretto a raggiungere il fine di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero di assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, indipendentemente dunque dalla realizzazione del fine stesso che costituisce evento aggravante della condotta illecita (ex art. 7, comma 6, C.G.S.), le intercettazioni e le ulteriori risultanze investigative acquisite agli atti del procedimento, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, attestano univocamente la circostanza che il Presidente Arpaia ed il DS Maglia abbiano dapprima aderito al piano fraudolento del Bellini e poi rinunciato alla sua compiuta definizione e realizzazione.

Depongono in tal senso, in primo luogo, la circostanza di fatto dell’arrivo a Lamezia dei fratelli maltesi Farrugia, la cui presenza agli incontri del Bellini con il Maglia, prima, e con l’Arpaia, poi, trova logica ragione d’essere non solo nell’attività sino ad allora posta in essere dal Bellini, quanto anche nel positivo riscontro in termini di disponibilità da parte dei dirigenti lametini alla combine della gara in questione che, ad esito dei frequenti rapporti pacificamente intrattenuti dal Bellini con l’Arpaia ed il Maglia, il primo aveva avuto già modo di rilevare dai secondi.

D’altro canto, sempre in punto di fatto, nessuna diversa plausibile ragione della presenza dei due maltesi a Lamezia in occasione dei due incontri dell’8 aprile 2015 viene addotta dalla difesa dell’Arpaia, del Maglia e del Vigor Lamezia.

L'avvocato bolognese Mattia Grassani, che assiste Entella, Ascoli e Gubbio

L’ACR Messina si è affidato all’avvocato bolognese Mattia Grassani

In secondo luogo, militano a favore del superamento, nel caso di specie, dello stadio della mera proposta illecita e, quindi, della qualificazione dei rapporti intercorsi tra il Bellini ed i massimi dirigenti del Vigor Lamezia in termini di tentativo di alterare illecitamente l’esito della gara Vigor Lamezia – Paganese i contenuti delle conversazioni intercorse tra il Bellini, la cui responsabilità a tale titolo è già stata ravvisata dalla decisione impugnata, e il Presidente Arpaia ed il DS Maglia, nei termini, disciplinarmente rilevanti, svelati dalle captazioni telefoniche acquisite agli atti del procedimento ed anche in questa sede di gravame richiamate dalla Procura Federale e dal Messina.

Ed invero, come da allegato 47 dell’informativa di reato Prot. 280/2015/Mob/SCO _A/RM, all’esito dell’incontro dell’8 aprile 2015 alle ore 16.40 circa presso lo stadio comunale “G. D’Ippolito” di Lamezia Terme tra il DS Maglia ed il Bellini, a bordo della cui autovettura attendevano i due fratelli Farrugia, quest’ultimo chiamava alle ore 17.35 il Presidente Arpaia – il quale esordiva nella conversazione telefonica con un significativo “allora?” chiaramente riferito all’esito dell’incontro appena intercorso con il Maglia del quale l’Arpaia era pacificamente a conoscenza (come da conversazione telefonica allegato 46 informativa cit.) – comunicandogli il suo arrivo dal momento “che il direttore è in calcio d’angolo … è in confusione …”.

Il Presidente Arpaia non si sottrae all’incontro col Bellini, da tenersi a casa (“vieni là con calma …”) dell’Arpaia stesso o presso un bar posto nelle immediate vicinanze. Come attesta il contenuto della conversazione tra il Maglia ed il Bellini delle ore 20.30 dello stesso giorno (allegato 48 informativa cit.), l’incontro in questione risulta poi essersi effettivamente tenuto (afferma Bellini: “dove vado … che l’ho chiamato e mi ha detto che non era la sede … che veniva a casa … ed è venuto dopo un’ora pure quello ”; in senso confermativo lo stesso Maglia: “… io oggi ti ho spiegato … tu ti sei visto con lui …? Penso che ti ha spiegato le stesse cose mie lui ”) con esito anche esso negativo ai fini del concordamento definitivo della combine, per la stessa ragione della presenza di terzi estranei e cioè dei fratelli Farrugia (afferma Maglia: “… se poi ti sto dicendo che ci sono stati un sacco di problemi e di altre cose … ti ho spiegato … poi è normale che quello ti dice il giocatore non lo voglio più … non mi interessa più … tu porti i procuratori … tu sei tutto scemo … come se tu il giocatore lo hai già preso … se io ti ho detto vedi che non è in questa maniera … siamo rimasti che venivi da solo ”).

Giovanni Villari ed il suo collaboratore Alberto Leo

Giovanni Villari ed Alberto Leo hanno tutelato in aula gli interessi dellACR Messina

Ulteriore conferma dell’incontro tra l’Arpaia ed il Bellini presso l’abitazione del primo si trae dalla annotazione di indagine in data 8 aprile 2015 della P.G. – Squadra Mobile Sezione Criminalità Organizzata “A” della Questura di Catanzaro (allegato 45 informativa cit.), che così si conclude: “Si da altresì atto che i suddetti [Bellini Felice, La Ferla Sebastiano, Farrugia Adrian e Farrugia Robert], dopo il controllo di polizia, si sono recati in via dei Latini nr. 6, presso l’abitazione di ARPAIA Claudio, Presidente della Vigor Lamezia.

A giudizio di questa Corte, si ricavano dalle risultanze istruttorie che precedono elementi probatori sufficientemente chiari ed univoci in ordine all’esistenza di pregresse intese (Maglia: “…siamo rimasti che venivi da solo …”) tra il Bellini ed il Maglia per le quali il primo avrebbe dovuto incontrare l’8 aprile 2015 il secondo da solo per definire compiutamente la combine, intese delle quali il Presidente Arpaia risulta essere stato a conoscenza ed alle quali ha personalmente partecipato, ponendovi fine solo con l’incontro conclusivo avuto col Bellini, che all’Arpaia si è significativamente rivolto, con ciò riconoscendone il ruolo decisivo ai fini disciplinari che qui interessano, dopo che l’incontro allo stadio comunale con il DS Maglia aveva avuto quale sorprendente esito il brusco arresto degli accordi in corso di definizione a causa dell’imprevista e non gradita presenza di terzi soggetti.

È appena il caso di osservare come, rispetto a tali emergenze istruttorie, le difese dei deferiti offrano una lettura dei fatti oggetto di contestazione ad avviso del Collegio affatto verosimile. E così l’affermazione per la quale oggetto dei rapporti e dei contatti qui rilevanti tra il Bellini, da una parte, e il Presidente Arpaia ed il DS Maglia, dall’altra parte, fosse in realtà la stipula del contratto di marketing, che appare obiettivamente in nessun modo compatibile con la frequenza dei contatti intercorsi, con l’urgenza addotta dal Bellini per la relativa sottoscrizione (da effettuarsi addirittura al bar in occasione dell’incontro con l’Arpaia dell’8 aprile 2015), con il reiterato interessamento diretto e personale del Presidente della società, con la presenza dei fratelli Farrugia, con il riferito stato “confusionale” nel quale sarebbe caduto il DS Maglia, con la violenza del risentimento espresso dal Bellini nei confronti dei dirigenti lametini nelle telefonate intercorse in data 9 aprile 2015 con la moglie (allegato 50 informativa cit.) e con il sig. Sebastiano La Ferla (allegato 51 informativa cit.) in cui apostrofa l’Arpaia ed il Maglia con gli epiteti rispettivamente di “pisciaturi” e di “infami” che si addicono assai poco al comportamento di chi rinvia la stipula di un contratto e molto a quello di chi tradisce la parole data, laddove addirittura non contraddetta dalla stessa data di decorrenza (1° luglio 2015) dell’efficacia del contratto (denominato “Contratto di Partnership” e privo di data di stipula) sottoscritto tra il Vigor Lamezia e tale azienda Bieffe e prodotto agli atti del procedimento a supporto di quanto affermato dai deferiti.

La Corte Federale dAppello

La Corte Federale d’Appello ha ribaltato la pronuncia di primo grado avversa al Messina

Anche la semplice negazione da parte del Presidente Arpaia in sede di audizione presso la Procura Federale della circostanza dell’incontro avuto con il Bellini il pomeriggio inoltrato dell’8 aprile 2015 si scontra con le risultanze, che attestano come realizzato tale evento, della Annotazione di Indagine in data 8 aprile 2015 della P.G. – Squadra Mobile Sezione Criminalità Organizzata “A” della Questura di Catanzaro (allegato 45 informativa cit.), della fidefacienza delle quali il Collegio non ha motivo di dubitare.

Né, come vorrebbe la Vigor Lamezia, si è trattato di una involontaria quanto seria imprecisione nella verbalizzazione della P.G. che avrebbe erroneamente confuso, quale destinazione del gruppo Bellini-Farrugia, la abitazione del DS Bellini (reale meta del gruppo) con quella limitrofa del Presidente Arpaia (che mai sarebbe stata effettivamente raggiunta), dal momento che il contenuto della telefonata dell’8 aprile 2015 ore 20.30 tra il Maglia ed il Bellini (allegato 48 informativa cit.), invocata a supporto della tesi dell’erroneità dal Vigor Lamezia e nella quale il Maglia si scaglia contro il Bellini per il fatto che quest’ultimo, in sua assenza ed a sua insaputa, si sarebbe recato presso la sua dimora alla presenza della moglie, è stato poi dal Maglia precisato nel corso dell’audizione del 30 giugno 2015 presso la Procura Federale, con la puntualizzazione della circostanza per la quale detta visita casalinga del Bellini era avvenuta prima e non dopo l’incontro avuto dallo stesso Bellini con il Maglia allo stadio comunale.

Le conclusioni del Giudice di primo grado (“non vi è prova che prima del rifiuto opposto all’illecita proposta del Bellini abbiano in un primo momento aderito al piano fraudolento e commesso atti diretti a realizzarlo”), non possono in definitiva essere condivise, in adesione alle argomentazioni della Procura Federale, atteso che la serie di incontri e contatti telefonici intervenuti dai soggetti summenzionati dimostra un livello di coinvolgimento tale nella costruenda combine che non può far ridurre la posizione, in particolare dell’Arpaia e del Maglia, a quella di occasionali spettatori dell’impalcatura fraudolenta in costruzione, non debitamente denunziata ai competenti Organi federali e solo per questo profilo dunque sanzionabile secondo il TFN. Senza contare la difficoltà di configurare una mera omessa denunzia per soggetti che rivestono un ruolo cardine di vertice nella società coinvolta negli incontri oggetto di attenzione.

– Alla luce di tutto quanto precede, anche in conformità all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale la prova di un fatto relativo ad un illecito sportivo può anche essere – e talvolta non può che essere – logica piuttosto che circostanziale (Com. Uff. n. 47/CGF del 22 settembre 2011) e in applicazione del principio generale, condiviso dalla giurisprudenza del TNAS del CONI, per il quale in materia di illecito disciplinare sportivo il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente una violazione deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio e può ritenersi raggiunto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (Com. Uff. n. 115/CGF del 28 novembre 2013), la Corte ritiene conclusivamente di accogliere in parte qua il ricorso della Procura Federale e quello dell’A.C.R. Messina s.r.l. e di ascrivere al Presidente Arpaia ed al DS Maglia le responsabilità loro contestate ex art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. in relazione alla gara Vigor Lamezia – Paganese del 12 aprile 2015, nonché, conseguentemente, alla Vigor Lamezia s.r.l. la responsabilità diretta ex art. 7, comma 2, e art. 4, comma 1, del C.G.S., e la responsabilità oggettiva ex art. 7, comma 2, e art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati rispettivamente all’Arpaia ed al Maglia.

Fermo quanto sopra precisato, in merito alla posizione del Sig. Di Lauro, la Corte ritiene che, impregiudicate le decisioni relative ad altri incontri, per quanto riguarda la contestata violazione di cui all’art. 7, comma 7, C.G.S., sussista piena prova della conoscenza da parte del deferito dei progetti per alterare il risultato della gara Vigor Lamezia – Paganese. Fondamentale, al riguardo, la conversazione telefonica del 7 aprile 2015, tra il Sig. Gianfranco Parlato, soggetto non tesserato, e l’incolpato, nella quale il Sig. Di Lauro viene a conoscenza dal suo interlocutore che è in atto un piano per alterare il risultato della gara della Lega Pro poco sopra citata. Dal tenore di quest’ultima telefonata potrebbe anche ipotizzarsi in teoria un coinvolgimento diretto del Sig. Di Lauro nella combine della gara essendo a conoscenza del prezzo del finanziamento della stessa. Ne consegue che in ogni caso anche il ricorso dal Sig. Di Lauro dovrà essere necessariamente respinto.

In merito alla posizione del Sig. Bellini, è opportuno precisare come, nonostante formalmente il suo rapporto con la Virtus Lamezia s.r.l. avrebbe dovuto avere inizio a far corso dal mese di luglio 2015, il deferito – come tra l’altro confermato dal Sig. Arpaia nel proprio ricorso (“… Felice Bellini prima ancora che il contratto di collaborazione spiegasse i suoi effetti tra le parti, collaborava informalmente con la Vigor Lamezia ed i suoi dirigenti in qualità di procacciatore di sponsorizzazioni e di osservatore di possibili risorse umane” – pagg. 2 e 3) – già all’epoca dei fatti contestati, collaborava attivamente con la predetta società, nel settore marketing.

Tale circostanza è sufficiente per far rientrare il Sig. Bellini nel novero dei soggetti la cui condotta può essere valutata e sanzionata dalla Giustizia Sportiva, così come previsto dall’art. 1bis, comma 5, CGS, il quale stabilisce l’obbligo di osservare le norme di cui al predetto Codice, statutarie e federali anche a carico di coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale.

Ciò detto, nel merito, la Corte ritiene che le responsabilità ascritte al Bellini per la combine della gara in esame siano evidenti alla luce delle risultanze istruttorie già prima d’ora descritte nella presente decisione ed alle quali in questa sede ci si riporta. Non v’è dubbio, invero, che il Bellini fu l’organizzatore dell’illecito in questione anche in quanto diretto interlocutore degli scommettitori maltesi. Ne consegue che anche il ricorso del Sig. Felice Bellini dovrà essere respinto.

Gara BARLETTA – VIGOR LAMEZIA del 19 aprile 2015 – S.S. 2014 – 2015 – Campionato di Lega Pro Girone C 

– Le medesime doglianze di erronea valutazione da parte del giudice di prime cure del materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento vengono svolte nei rispettivi gravami dalla Procura Federale e dall’A.C.R. Messina s.r.l. con riguardo alla gara Barletta – Vigor Lamezia del 19 aprile 2015. Anche per tale partita le emergenze probatorie offerte dalla Procura Federale rivelerebbero inequivocabilmente, secondo la ricorrente, non solo la conoscenza da parte dei due dirigenti lametini dell’attività illecita posta in essere dal Bellini con il mister del Barletta Corda, ma anche una loro fattiva e concreta disponibilità a consentire la realizzazione della combine. In particolare, la decisione impugnata meriterebbe di essere riformata in quanto ometterebbe di motivare le ragioni per le quali, a fronte del quadro di illecito sportivo emergente dalle comunicazioni telefoniche oggetto di intercettazione intercorse, per quanto qui di specifico interesse, tra il Bellini, l’Arpaia e il Maglia e di cui agli allegati nn. 55 – 56 – 58 – 117 – 118 dell’informativa di reato Prot. 280/2015/Mob/SCO_A/RM, nonché dai ripetuti incontri personali del Bellini con l’Arpaia ed il Maglia, svoltisi in prossimità temporale con i contatti e/o con gli incontri avuti dal Bellini con il Corda e con gli stranieri potenziali finanziatori dell’illecito, il primo giudice ha invece ritenuto insufficienti gli elementi di colpevolezza ascritti al Presidente Arpaia ed al DS Maglia.

– In relazione alla gara in questione, i deferiti contestano le accuse mosse nei loro confronti sostenendo quanto precisato nel precedente paragrafo 3. Ad avviso di questa Corte, la decisione impugnata, sul punto e con riferimento alle posizioni dei Sig.ri Arpaia e Maglia, merita invece di essere confermata, atteso che gli elementi di prova addotti a sostegno del deferimento del 30 luglio 2015, nel loro complesso, e le stesse intercettazioni telefoniche di cui agli allegati sopra indicati, nello specifico, non offrono un quadro indiziario sufficientemente grave, preciso e concordante in ordine alla compartecipazione del Presidente Arpaia e del DS Maglia alla combine della gara in questione.

Non costituiscono, in particolare, come vorrebbe la ricorrente Procura Federale, prove decisive della responsabilità ascritta ai dirigenti lametini né il contenuto della telefonata del 14 aprile 2015 ore 19.44 (all. 55 informativa cit.) tra il Bellini ed il Corda, né quello della conversazione tra il Bellini ed il Maglia oggetto dell’intercettazione ambientale captata il giorno 17 aprile 2015 ore 12.25 (all. 118 informativa cit.), dal momento che, allo stato, trattasi di trascrizioni ad opera della P.G. di un’intercettazione telefonica e di una conversazione non sottoposte ad analisi peritale, in relazione alla prima delle quali non può non rilevare il fatto che il sig. Corda, che pure ha collaborato con la Procura Federale, abbia negato (v. audizione Procura Federale del 9 luglio 2015) che la terza persona intervenuta nel corso della citata telefonata del 14 aprile 2015 ore 19.44 fosse il Presidente Arpaia (il quale nega a sua volta la circostanza, v. audizione Procura Federale del 6 luglio 2015); così come, in relazione all’intercettazione ambientale del 17 aprile 2015, va considerata la circostanza che il riferimento esplicito alla somma di euro ventimila (che si vorrebbe da parte dei ricorrenti identificare nel prezzo offerto dal Bellini al Maglia per la combine della gara in questione) sembra espresso non nella conversazione diretta tra il Maglia ed il Bellini, ma in una conversazione telefonica di quest’ultimo con un terzo, effettuata e captata nel corso dell’intercettazione ambientale.

In definitiva, con riguardo alla gara Barletta – Vigor Lamezia del 19 aprile 2015, i ricorsi della Procura Federale e dell’A.C.R. Messina s.r.l. nei confronti dei Sig.ri Arpaia e Maglia vanno rigettati, con conseguente conferma, in parte qua, della decisione impugnata.

– In virtù di quanto sopra evidenziato, al contempo emerge però come il coinvolgimento, almeno sotto l’aspetto della omessa denuncia, dei Sig.ri Arpaia e Maglia negli eventi oggetto del presente procedimento sia del tutto certo e dimostrato. Le doglianze presentate dai predetti deferiti nei propri ricorsi e, per quanto riguarda il Sig. Maglia, anche le istanze istruttorie – per il cui accoglimento lo stesso, tra l’altro, non ha insistito in sede di udienza – devono essere, pertanto, respinte.

In merito alla posizione del Sig. Bellini, con riferimento alla questione preliminare sollevata da quest’ultimo in relazione alla competenza della Giustizia Sportiva a decidere sulla sua posizione, questa Corte si riporta a quanto già rilevato al precedente par. 5.7. Nel merito, si rileva anche in questo caso che le responsabilità del Bellini poste a fondamento della decisione di primo grado siano evidenti. In particolare, la Corte fa riferimento ai contatti diretti del Bellini con il Sig. Corda ed ai ripetuti viaggi a Barletta in prossimità della gara contestata. Ne consegue che il ricorso del Sig. Felice Bellini deve essere rigettato anche in relazione alla gara Vigor Lamezia – Barletta.

– In relazione alla posizione del Sig. Corda, la Corte, alla luce delle risultanze istruttorie ed in ragione del ruolo dallo stesso ricoperto nei fatti oggetto di causa, nonché di una più corretta interpretazione dell’art. 24 C.G.S., ritiene congruo ridurre la sanzione al Sig. Corda medesimo irrogata ed accogliere, quindi, parzialmente il relativo ricorso.

– In merito al Sig. Casapulla, questa Corte, uniformandosi a quanto stabilito dal Tribunale Federale Nazionale, ritiene che non sia stato provato il coinvolgimento del Sig. Casapulla medesimo nei fatti oggetto del presente procedimento e conferma, pertanto, la decisione del proscioglimento dello stesso, respingendo in parte qua l’appello della Procura Federale.

– Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale dispone:
-nei confronti del sig. ARPAIA Claudio la sanzione della inibizione per anni 5 e mesi 6 e l’ammenda per € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 7, C.G.S.; 
-nei confronti del sig. MAGLIA Fabrizio la sanzione dell’inibizione di anni 4 e mesi 6 e ammenda di € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2, e 7 C.G.S.;

-nei confronti della società Vigor Lamezia S.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio presidente munito di poteri di legale rappresentanza Sig. ARPAIA e del proprio direttore sportivo Sig. MAGLIA dispone la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato per la Stagione Sportiva 2014/2015 con l’assegnazione al campionato di competenza per la Stagione Sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00).

Respinge l’appello della Procura Federale in relazione alle posizioni del sig. CASAPULLA e della società Barletta Calcio;

respinge i ricorsi come sopra proposti dalla società Vigor Lamezia S.r.l. di Lamezia Terme (Catanzaro), del sig. Fabio Di Lauro, per l’effetto infliggendo al medesimo in relazione all’omessa denunzia contestata per la partita Vigor Lamezia-Paganese, sulla base delle richieste della Procura Federale, la sanzione dell’ulteriore squalifica di mesi 2 e l’ammenda di € 10.000, del sig. Claudio Arpaia, del sig. Felice Bellini e del sig. Fabrizio Maglia e dispone incamerarsi le tasse reclamo;

accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal signor Ninni Corda riducendo la sanzione alla squalifica di anni 1 con l’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00). Dispone restituirsi la tassa reclamo;

accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.R. Messina S.r.l. di Messina relativamente alla posizione della società Vigor Lamezia. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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Direttore di MessinaSportiva.it, che ha fondato nel 2005. Ha lavorato nelle tv private messinesi TeleVip e Tremedia per 13 anni, nella carta stampata ("Il Dubbio" e il "Quotidiano di Calabria") e presso la Scuola di Giornalismo della Lumsa di Roma per 6 anni. Nel 2022 è maestro in una scuola primaria a Siena, dal 2023 assistente amministrativo in istituti secondari e licei a Piacenza